Il virus Covid-19 contratto sul luogo di lavoro o nel tragitto per recarvisi, viene trattato dall’Inail al pari di un infortunio lavorativo: lo ha chiarito la circolare n.13 del 3 aprile 2020.

Il coronavirus è stato, infatti, espressamente annoverato tra le malattie/infortuni che rientrano nella copertura dell’istituto previdenziale. Tutti i casi accertati di contagio nell’ambiente di lavoro o nel percorso di andata e ritorno vengono, a tutti gli effetti, trattati come un infortunio sul lavoro e fanno scattare la relativa tutela Inail già a partire dal periodo di quarantena.

Ciò interessa in particolar modo il personale sanitario e tutte le categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, gli operatori del trasporto infermi e, grazie alla recente estensione, anche i rider.

La tutela si estende, però, anche ai casi in cui l’identificazione del momento specifico del contagio si presenti più difficoltosa. In tali ipotesi, secondo quanto previsto dalla circolare, al fine di valutare la configurabilità o meno della piena tutela, si esamineranno, caso per caso, i dati epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, a fronte del certificato medico attestante l’avvenuto contagio, che sarà trasmesso telematicamente all’Inail dal medico.

In capo al datore di lavoro corre l’obbligo di dare comunicazione di infortunio all’istituto, non appena venuto a conoscenza del contagio.

In caso di decesso, ai familiari spetta, altresì, la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.