Qualsiasi soggetto che vive nella propria abitazione o ha un contratto di locazione si ritrova a dover sottoscrivere un contratto con un fornitore di energia e gas. E quando ciò accade è sempre difficile poter scegliere la fornitura che riesca a far risparmiare maggiormente sulle proprie “tasche”.
Ogni contratto contiene delle clausole e condizioni che facciano in modo di avvantaggiare una fornitura elettrica piuttosto che un’altra.
Ed è proprio qui che è importante porsi delle domande.
“A cosa devo fare attenzione in un contratto di luce e gas quando firmo? Quali sono le condizioni e clausole che devo leggere attentamente? Posso recedere in qualsiasi momento?”
Primariamente consta evidenziare una fondamentale differenza, se far parte del mercato a maggior tutela o del mercato libero.
- Mercato a maggior tutela: è un servizio in cui le condizioni vengono decise dall’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), è un mercato riservato alle piccole utenze, microimprese e famiglie, per queste ultime il mercato della maggior tutela finirà nel gennaio del 2024, successivamente ci sarà un progressivo cambio al mercato libero
- Mercato libero: in tale mercato sono i singoli venditori a fissare le condizioni contrattuali, dalla stessa parola del servizio, il consumatore è libero di poter cambiare ogni volta che trovi un’offerta migliore. Il venditore si occuperà della procedura di cambio e cessazione del vecchio contratto.
È necessario che il contratto del mercato libero, essendo un servizio in cui le condizioni vengono stabilite direttamente dal venditore, abbia determinati elementi, come ad esempio:
– descrizione del servizio venduto
– variazioni e prezzo del servizio
– durata del contratto
– deposito cauzionale
– domiciliazione del pagamento bollette e modalità di pagamento
– descrizione di penali nell’eventualità di ritardi nei pagamenti
– modalità di presentazione per richieste di informazioni e reclami
– garanzie offerte al cliente
Modifiche del contratto.
Il contratto del mercato libero può prevedere delle modifiche solo se queste siano espressamente indicate e motivate.
Al consumatore deve essere comunicato, con una separata bolletta e con un preavviso di tre mesi rispetto alla data in cui la modifica verrebbe applicata, il testo completo della nuova versione, contenuto ed effetti, modalità di recesso se il consumatore non intende accettare le modifiche.
Al cliente, ove questo non venga rispettato, spetta di diritto un indennizzo automatico.
È importante segnalare, che le modifiche unilaterali sono state sospese fino al 30 aprile 2023. Lo dice il decreto Aiuti-bis all’articolo 3 convertito in legge il 21 settembre del 2022: “fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”.
Il consumatore può comunque contestare un aumento di bollette di luce e gas ove questi non rispetti la sospensione del Decreto Aiuti-bis.
Quando deve essere pagato il deposito cauzionale?
Se ciò è espressamente previsto nel contratto è possibile che venga richiesto un deposito cauzionale, nel mercato a maggior tutela non è dovuto se il pagamento è attivato tramite carta di credito, domiciliazione postale o bancaria.
Il deposito cauzionale viene raddoppiato se nell’arco annuale precedente il consumatore abbia ritardato nel pagamento di due bollette anche non consecutive.
Diritto di recesso?
Al cliente spetta il diritto di recedere dal contratto, cioè poter scegliere se interrompere il contratto di fornitura.
Il consumatore può decidere di recedere in qualsiasi momento e può farlo in forma scritta con un preavviso di un mese. Il recesso decorre dalla comunicazione ricevuta al venditore. Per cambio venditore, invece, il recesso avviene nel momento in cui viene stipulato un contratto con un nuovo fornitore; quest’ultimo si occuperà di contattare il precedente fornitore per il passaggio del servizio.
Anche il venditore può recedere dal contratto e può farlo in forma scritta e con un preavviso di almeno sei mesi a decorrere dalla data in cui il cliente riceve la comunicazione.