Con la recente Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata a favore della nullità dei tassi d’interesse, applicati ai finanziamenti a tasso variabile, determinati sulla scorta del tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, riguardante un contratto di leasing finanziario sottoscritto nel 2006 e variato nel 2008, il ricorrente, tra gli altri motivi, aveva denunciato la violazione dell’art. 2 della L. n. 287/1990, che era invece stata esclusa da parte della Corte territoriale, la quale aveva ritenuto che la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implicasse la sussistenza di un’intesa vietata ai sensi dell’art. 2 della Legge Antitrust e che, in ogni caso, l’istituto finanziatore non aveva partecipato all’intesa manipolativa della concorrenza.

La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione della Corte di Appello, dopo aver richiamato un proprio precedente (C. Cass. 1° febbraio 1999 n. 827), ha ribadito che qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque modo posta in essere, costituisce un comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della Legge Antitrust.

La Corte ha quindi rilevato come nel caso posto alla sua attenzione il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato al contratto di leasing in quanto determinato per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013, la quale aveva ravvisato l’avvenuta violazione dell’art. 101 Trattato CE, sanzionando gli istituti bancari che, tra il settembre 2005 ed il maggio 2008, avevano manipolato il procedimento di fissazione dei valori in forza dei quali veniva determinato l’Euribor, in maniera tale da alternarne l’entità.

Contrariamente a quanto valutato dalla Corte territoriale, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale decisione debba essere ritenuta prova privilegiata a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” e alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto, a prescindere dalla circostanza che l’istituto finanziatore avesse o meno partecipato all’intesa anticoncorrenziale, dal momento che è raggiunto dal divieto di cui all’art. 2 della L. 287/1990 qualunque contratto o negozio a valle, che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (C. Cass 12 dicembre 2017 n. 29810).

Di conseguenza, Corte di Cassazione ha ritenuto errato il ragionamento sotteso alla decisione della Corte d’Appello e, accogliendo il motivo di ricorso, ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato.