Gli articoli 84 e 85 del D.L. 34/2020, noto come Decreto Rilancio, disciplinano (con numerosi rimandi al Decreto Curaitalia) le indennità spettanti alle varie categorie di lavoratori autonomi per i mesi di aprile e maggio 2020.
Sotto il profilo della quantificazione, le indennità variano da un minimo di 500 Euro ad un massimo di 1000, in base alla categoria di appartenenza; dal punto di vista del periodo di riferimento, invece, alcune di esse sono previste solo per aprile, altre solo per maggio ed altre ancora per entrambi i mesi.
Vediamo, quindi, nello specifico, quali sono i contributi previsti e chi sono gli aventi diritto.
1) INDENNITÀ DI 500 EURO:
è prevista, per il solo mese di aprile, in favore dei i lavoratori del settore agricolo che hanno percepito la medesima indennità a marzo; mentre, per i mesi di aprile e maggio, in favore dei collaboratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, con uno o più contratti da almeno 10 ore complessive settimanali, non titolari di pensione.
2) INDENNITÀ DI 600 EURO:
Per il solo mese di aprile, è prevista in favore delle seguenti categorie:
– liberi professionisti e lavoratori co.co.co che hanno percepito la medesima indennità a marzo e che non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
– lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO, purchè non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
– lavoratori stagionali e degli stabilimenti termali, nonché lavoratori in somministrazione, purchè non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Sia per il mese di aprile, che per il mese di maggio, l’indennità di 600 Euro è, invece, prevista i lavoratori dipendenti, autonomi e intermittenti che abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività e appartengano ai seguenti settori: stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali; incaricati di vendite a domicilio; autonomi privi di partita iva e non iscritti a forme previdenziali obbligatorie.
3) INDENNITÀ DI 1000 EURO:
Potranno beneficiarne, per il solo mese di maggio, le seguenti categorie:
– liberi professionisti titolari di partita iva, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che nel secondo bimestre 2020 hanno riportato un calo di reddito del 33% rispetto al secondo bimestre 2019;
– lavoratori co.co.co. che alla data di entrata in vigore del decreto hanno perso il lavoro (e non percepiscono pensione o altre indennità);
– lavoratori stagionali o in somministrazione del settore turistico/termale che tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 hanno perso il lavoro (e non percepiscono pensione o altre indennità).
Nessuna indennità è prevista, invece, per i titolari di rapporto di lavoro dipendente; per coloro che percepiscono una pensione alla data di entrata in vigore del decreto; nonché per i lavoratori che, pur avendone astrattamente diritto, appartengono a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza. In tale ultimo caso, però, il RdC verrà integrato fino all’ammontare dell’indennità a cui si avrebbe diritto per ciascuna mensilità.