Il D.L. 23/2020, noto come Decreto Liquidità, ha strutturato la garanzia statale dei prestiti a sostengo delle imprese travolte dalla crisi Covid-19 in due distinti binari, attraverso una disciplina che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020 e che coinvolge il Fondo PMI (Fondo Centrale di Garanzia Piccole e Medie Imprese) e SACE S.p.A.

L’art. 13 ha introdotto alcune misure derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria del Fondo PMI, riprendendo, e in parte ampliando, quanto precedente previsto all’art. 49 del D.L. Curitalia. L’art. 1, invece, attribuisce a SACE S.p.A. la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, a fronte di finanziamenti erogati alle imprese con sede in Italia, fino ad un ammontare complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati a supporto delle piccole e medie imprese, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Gli emendamenti di maggio al Decreto Liquidità hanno ulteriormente rafforzato le agevolazioni all’accesso al credito, soprattutto con riferimento ai cosiddetti mini-prestiti.

Per quanto riguarda questi ultimi (coperti da garanzia pubblica del 100%), infatti, l’importo massimo è stato aumentato da 25.000 Euro a 30.000 Euro e il termine per la restituzione è passato da 6 a 10 anni. Possono beneficiare della modifica normativa anche coloro che abbiano già ottenuto il prestito fino a 25.000 Euro, mediante una richiesta integrativa da presentare all’istituto di credito.

Per quanto concerne, invece, i finanziamenti fino a 800.000 euro con garanzia pubblica fino all’80% e possibilità di coprire il restante 20% con i Confidi, il termine di restituzione è aumentato fino ad un massimo 30 anni.