Lo ha chiarito la recentissima ordinanza n. 10848/2020 della Corte di Cassazione, che ha confermato l’interpretazione resa dai Giudici di merito di Milano.
La vicenda giudiziaria ha avuto origine da un condomino che ha impugnato una delibera assembleare, in quanto riteneva illegittima la ripartizione tra tutti i condòmini del costo di sostituzione delle ringhiere e dei divisori dei balconi, costo che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere sostenuto dai soli proprietari dei balconi interessati.
Sia in primo grado che in appello il ricorso è stato rigettato sulla base della seguente argomentazione: le ringhiere e i divisori tra balconi, oltre ad avere funzione di parapetto, hanno un rilievo estetico nel contesto della facciata condominiale e, pertanto, costituiscono parte integrante di quest’ultima.
Il ricorrente ha quindi adito la Suprema Corte, la quale ha confermato la suddetta tesi dei Giudici di merito, specificando che, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni perché non sono necessari per l’esistenza del fabbricato né sono al servizio di esso, i rivestimenti esterni devono, invece, essere considerati parti comuni, in quanto rappresentano un elemento funzionale al singolo balcone, ma – al tempo stesso – decorativo e ornamentale per la facciata nel suo complesso.
A riprova di ciò, prosegue la Corte, le ringhiere e i divisori tra balconi sono generalmente disposti simmetricamente nonché in modo omogeneo per forma, dimensioni e materiale, proprio perché – appunto – debbono contribuire a rendere gradevole l’aspetto del palazzo.
Sulla base di tale assunto, la Cassazione ha quindi confermato il principio – già consolidato dalle sentenze n. 6624/2012 e 30071/2017 – secondo cui ringhiere, parapetti e divisori tra balconi sono parti comuni condominiali, i cui costi debbono essere suddivisi tra tutti i condòmini.