E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale dal Tribunale Lavoro di Brescia, con un ordinanza di remissione alla Consulta, relativamente alle norme che prevedono la sospensione del lavoro e dalla retribuzione ai lavoratori che non si vaccinano riconoscendo, in tali termini, un assegno alimentare alla dipendente sospesa.
Il caso riguarda un’Ausiliaria Specializzata, dipendente di un’azienda sanitaria che per non essersi sottoposta all’obbligo vaccinale è stata sospesa dal lavoro e dalla stessa retribuzione.
A cospetto del fatto che la stessa, non trovandosi in condizioni economiche tali da poter fronteggiare un così lungo periodo di sospensione senza retribuzione, il giudice ha riconosciuto, in via cautelare e in attesa che si concluda il giudizio della Consulta, un assegno alimentare pari al 50% dell’ultimo stipendio a partire dal 16 marzo 2022, giorno in cui è stato depositato il ricorso art 700 c.p.c.
L’assegno alimentare su menzionato è previsto dall’art 82 del DPR n.3/1957 che cita come segue: “All’impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia”.
La decisione è stata motivata per i seguenti punti:
- La lavoratrice sanitaria è stata sospesa per mancata somministrazione del vaccino anti covid fino al 31 dicembre 2022;
- La stessa non beneficia della disoccupazione in caso di licenziamento;
- La ricorrente vive in un appartamento verso il quale deve corrispondere un canone di affitto, per il quale non è riuscita a pagare gli ultimi due canoni a causa della sospensione lavorativa;
- A causa della sospensione, la stessa sta vedendo le sue liquidità, su conto corrente, esaurirsi;
- Essendo non vaccinata è impossibilitata a svolgere altre mansioni in diverse strutture.
Il Giudice ha inoltre ritenuto che la sospensione dal lavoro, per non sottoporsi all’obbligo vaccinale, sia lesiva della dignità della persona.