È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 il c.d. “Decreto autovelox” (Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992), che introduce nuove regole e restrizioni aventi la finalità di disciplinare le modalità di collocazione e uso di questi dispositivi.
Il Decreto mira infatti a garantire un utilizzo responsabile degli autovelox, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, per prevenire gli incidenti e proteggere maggiormente gli utenti della strada.
Ecco le principali novità.
Autorizzazione del Prefetto
I Comuni, prima di procedere all’installazione di autovelox, sia fissi che mobili, dovranno richiedere un nulla osta al Prefetto, dimostrando non solo l’effettiva necessità del dispositivo ma anche il fatto che la misura servirà a limitare gli incidenti dovuti alla velocità.
I dispositivi potranno essere posizionati solo in aree che presentano un alto tasso di incidenti e dove sia documentata l’impossibilità – o la difficoltà – della contestazione immediata per le condizioni strutturali della strada.
Obbligo di segnalazione e distanze minime
È inoltre previsto l’obbligo di segnalare in anticipo gli autovelox: 1 km prima sulle strade extraurbane, 200 metri sulle strade urbane a scorrimento e 75 metri sulle altre tipologie di strade.
Inoltre, al fine di evitare la serialità di multe nel medesimo tratto stradale, è prevista una distanza minima tra dispositivi, diversificata a seconda del tipo di strada. La distanza minima è di 4 km sulle autostrade, 3 km sulle strade extraurbane principali, 1 km sulle extraurbane secondarie, le locali e le urbane di scorrimento, nonché di 500 metri sulle strade urbane.
Nuovi parametri di rilevamento
Sono inoltre previsti nuovi parametri per il rilevamento della velocità, in modo che gli autovelox vengano utilizzati solo nelle aree ad alto rischio, evitandone un uso considerato inutile.
La velocità rilevata dai dispositivi, infatti, dovrà essere parametrata a quella prevista dal Codice della Strada per ciascuna tipologia di strada, con limiti specifici per i centri urbani e le strade extraurbane; è previsto il divieto di installazione degli autovelox sotto i 50 Km/h all’interno dei centri urbani. Fuori dall’abitato, i velocimetri potranno essere installati dove il limite di velocità è inferiore di oltre 20 Km rispetto a quello previsto dal Codice.
Adeguamento da parte dei Comuni
Le nuove regole si applicano sia ai dispositivi di nuova installazione sia a quelli già esistenti, concedendo ai Comuni 12 mesi di tempo per la messa a norma degli autovelox già installati.
Ove i Comuni non provvedano all’adeguamento o effettuino comunicazioni imprecise, decorso l’anno, gli autovelox saranno “disinstallati fino all’adeguamento alle disposizioni del presente decreto“.
Tuttavia, anche nel caso di rilevatori “fuori norma” le multe verranno considerate valide in questo lasso temporale e il cittadino potrà difendersi presentando ricorso.