Vedere fotografie di bambini di sui social network è sempre più frequente. I piccoli vengono ormai immortalati e “postati” in ogni situazione: le prime ore di vita, le feste di compleanno, le gare sportive, le vacanze al mare.
Molti si chiedono, però, se tale tendenza possa costituire un potenziale pericolo per i minori o, addirittura, un illecito da parte di coloro che ne diffondono le immagini.
Il tema merita una riflessione approfondita, posto che esso coinvolge il delicato ambito della sicurezza e dell’integrità psicofisica dei minori.
La questione è arrivata più volte nelle aule dei Tribunali, dando modo così alla giurisprudenza di delineare un quadro piuttosto chiaro su questa spinosa tematica.
Vediamo, quindi, in quali termini il problema è concretamente emerso e come esso è stato affrontato dai Giudici italiani.
Il caso più frequente è quello dei genitori che – spesso nell’ambito di una separazione burrascosa – assumono atteggiamenti confliggenti con riferimento alla diffusione dell’immagine dei figli sui rispettivi profili social. È capitato anche che non fosse il genitore a pubblicare immagini dei bambini, bensì il nuovo compagno/a dello stesso, oppure un componente della famiglia d’origine di uno dei due genitori.
In simili ipotesi, il genitore che intende bloccare la diffusione delle immagini del proprio figlio provvede, in primo luogo, a notificare una diffida stragiudiziale al soggetto che ha effettuato le pubblicazioni e poi, nel caso in cui la diffida non sortisca effetti, procede con il deposito di un ricorso d’urgenza al Tribunale, affinchè quest’ultimo condanni tale soggetto all’immediata rimozione delle immagini (ed eventualmente ad un risarcimento del danno), oltre ad inibire, per il futuro, la diffusione mediatica delle fotografie, delle informazioni e di ogni altro dato relativo al minore.
Le decisioni dei Tribunali in tal senso (si veda ad esempio Tribunale di Mantova – 19 settembre 2017; Tribunale di Roma – Sez. I Civ. 23 dicembre 2017 e, più recentemente, Tribunale di Rieti – 6 /7 marzo 2019) hanno messo in luce due aspetti fondamentali relativi alla tematica in oggetto.
Il primo attiene il profilo strettamente normativo della questione: a tal proposito i Giudici hanno rilevato che, alla disciplina “tradizionale” incentrata sull’art. 10 del codice civile (in tema di tutela dell’immagine), sul D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 in materia di riservatezza dei dati personali e sulla Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, si è aggiunta, nel corso del tempo, la disciplina “comunitaria”, secondo la quale la diffusione di un’immagine idonea all’identificazione di un minore di 16 anni è lecita solo se consentita da tutti i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore stesso e purchè sia tale da non arrecare pregiudizio al decoro e alla reputazione di quest’ultimo.
Il Legislatore italiano si è adeguato a tale principio prevedendo espressamente che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Ne consegue che il mancato consenso di uno dei genitori è sufficiente a rendere la pubblicazione dell’immagine di un bambino su una qualsiasi piattaforma mediatica un atto illecito, suscettibile di un provvedimento inibitorio del Tribunale.
A latere di tali statuizioni tecniche, le succitate sentenze hanno poi evidenziato un secondo – non meno importante aspetto – fondato su considerazioni di natura prudenziale, che dovrebbero fungere da monito per tutti i genitori che, pur di comune accordo, fanno ampio uso dei social network con riferimento alle immagini dei propri figli.
Sul punto i Giudici hanno ricordato che “il web consente la diffusione di dati personali e di immagini ad alta rapidità, rendendo difficoltose ed inefficaci le forme di controllo dei flussi informativi ex post”; pertanto “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi, in quanto determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo, inoltre, andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia (…)”.
In sostanza, secondo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, “il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network”.
Per concludere, quindi, al di là del necessario consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione e diffusione dei dati relativi ad un minore su una qualsiasi piattaforma mediatica al fine di non incorrere in condotte illecite, è bene tenere a mente l’invito alla massima cautela con riferimento all’accesso dei bambini al mondo social network.