Con la sentenza n. n. 17183/2020, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, manifestando una posizione molto chiara.
Il ragionamento della Suprema Corte si fonda sul cosiddetto principio di autoresponsabilità: i giovani, una volta terminati gli studi in un tempo ragionevole, hanno il dovere di attivarsi in modo serio e diligente per trovare un’occupazione che consenta loro di autosostentarsi e diventare autonomi rispetto ai genitori.
Nella società attuale, tuttavia, non è raro che i giovani incontrino difficoltà a realizzarsi professionalmente secondo le loro aspettative e, in ragione di ciò, alcuni di essi restano inoccupati in attesa di trovare il “lavoro adatto”. Su questo tema, la Corte si è espressa in modo preciso: “la pienezza della scelta esistenziale personale deve pur fare i conti nel bilanciamento con le libertà e diritti altrui di pari dignità“.
In sostanza, secondo i Giudici, il desiderio del figlio maggiorenne di reperire un’occupazione che si addica alle sue ambizioni è certamente legittimo, ma incontra dei limiti, non potendosi tradurre in un diritto incondizionato al mantenimento a carico dei genitori.
Il limite del diritto al mantenimento deve essere desunto, secondo la Corte, sulla base di alcuni criteri oggettivi, quali la durata ufficiale degli studi; il tempo impiegato, in media, da un giovane laureato per trovare lavoro nella realtà economica di riferimento e le condizioni del nucleo familiare, che non può essere gravato di un contributo esorbitante rispetto alle concrete possibilità.
Ciò posto, la Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che il figlio maggiorenne ha diritto a percepire il mantenimento da parte dei genitori se:
- non riesce a trovare un lavoro, anche differente rispetto alle sue aspirazioni, pur essendosi adoperato seriamente in tal senso;
- presenta debolezza e/o minorazione delle capacità personali;
- prosegue gli studi post-liceali con profitto e diligenza;
- il tempo trascorso dalla fine degli studi è di una brevità tale da giustificare la mancanza di un impiego.
In presenza di almeno uno dei suddetti elementi (la cui sussistenza deve essere adeguatamente comprovata), un giovane è legittimato a richiedere il mantenimento ai genitori; in caso contrario, invece, il figlio maggiorenne si presume capace di autosostentamento e non potrà vantare alcuna pretesa economica nei confronti di mamma e papà.