A partire dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022, grazie alle nuove misure introdotte dal Decreto Sostegni bis, sarà possibile accedere alle agevolazioni previste per incentivare i giovani ad acquistare la prima casa. Di seguito vedremo brevemente in cosa consistano le agevolazioni e a chi sono rivolte.

I giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto di acquisto viene stipulato e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, potranno accedere non soltanto ad importanti agevolazioni fiscali sull’acquisto dell’immobile, ma anche delle facilitazioni per accendere il relativo mutuo.

In primo luogo, è stato previsto che in relazione all’accensione del mutuo per la prima casa, lo Stato si renda garante fino all’80% sul prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 250.000 euro.

La normativa prevede inoltre l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sull’acquisto o  sul trasferimento, la costituzione di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione dell’immobile adibito a prima casa. Sarà possibile richiedere le esenzioni elencate anche nel caso in cui l’immobile venga ereditato oppure sia in fase di costruzione, tenendo conto, in quest’ultima ipotesi, che la conclusione dei lavori deve avvenire entro 3 anni dall’acquisto.

Nel caso in cui le trattative di acquisto siano gravate dall’Iva, ad esempio quando si acquista l’immobile da un’impresa, il Decreto Sostegni prevede la possibilità di ricevere un credito d’imposta corrispondente al valore dell’Iva, da portare poi in compensazione e utilizzare per abbattere l’Irpef in sede di Dichiarazione dei Redditi.  

Non tutti i tipi di immobili potranno, tuttavia, beneficiare delle esenzioni: vengono, infatti, escluse le abitazioni di tipo signorile, ville e castelli che abbiano particolare valore artistico o storico.

Per evitare di perdere l’accesso alle agevolazioni, il richiedente deve, entro 18 mesi dall’acquisto, trasferire la residenza presso l’immobile in cui si intende vivere o perlomeno nello stesso Comune e non potrà essere proprietario, anche solo di una quota, di altro immobile nello stesso Comune in cui sorge la nuova abitazione, con la sola eccezione dell’ipotesi in cui l’immobile già di proprietà derivi da successione mortis causa e purché vi sia espresso impegno alla vendita del bene ereditato.