Scopo del presente articolo è fare chiarezza su un tema che interessa da vicino molte persone e che, tuttavia, nonostante la presenza di un principio giurisprudenziale ormai unanime, a volte genera ancora confusione nei contribuenti: l’annullamento della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione.
In questa materia, il panorama giurisprudenziale è stato caratterizzato per alcuni anni da interpretazioni contrastanti. Vi erano, infatti, organi giudicanti che ritenevano che – alle cartelle di pagamento divenute “definitive” per non essere stata impugnate nei termini di legge – si applicasse l’automatica conversione del termine di prescrizione in quello ordinario di 10 anni. Per contro, altri Giudici erano orientati nel senso di escludere l’allungamento del termine di prescrizione, sulla base del fatto che una cartella esattoriale non è idonea a “passare in giudicato” come una sentenza o altro titolo equivalente.
Tutto ciò fino al 2016, quando sul tema intervennero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con la Sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, posero fine ai contrasti interpretativi.
Le Sezioni Unite, svolgono, infatti, una funzione che nel linguaggio tecnico viene chiamata “nomifilattica”, ossia di garanzia circa la corretta e uniforme interpretazione dei principi giuridici da parte degli organi giudiziari di merito.
Con la suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha, quindi, dettato il principio da applicare SEMPRE in materia di prescrizione: la cartella esattoriale non passa in giudicato, pertanto il carattere definitivo (per mancata impugnazione) del tributo comminato non è idoneo ad incidere sul termine di prescrizione, che resterà quello breve e non potrà convertirsi in quello ordinario decennale.
In sostanza, è sufficiente che sia trascorso il termine di 5 anni perché il credito dell’ente di riscossione sia prescritto e la cartella debba essere annullata.
Sulla base di quanto inequivocabilmente statuito dal Supremo Collegio, a partire dal 2016 tutte le sentenze in materia hanno carattere uniforme nel senso dell’operatività del termine di prescrizione breve.
Proprio in ragione di detto principio, lo scrivente studio legale ha ottenuto, tra il 2016 e il 2019, diverse sentenze favorevoli (ad esempio n. 3020/2016 Giudice di Pace di Milano; n. 737/2018 Tribunale di Milano; n. 1689/2018 Corte d’Appello di Milano; n. 10191/2019 Giudice di Pace di Milano).
Con le predette pronunce, si è raggiunta la dichiarazione di estinzione – per intervenuta prescrizione – dei crediti vantati da Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, l’annullamento della relativa cartella esattoriale (o la conferma della sentenza di annullamento di prime cure, a seconda del grado di giudizio).
Come sopra accennato, si tratta di un orientamento consolidato da ormai 4 anni, pertanto le sentenze di annullamento per intervenuta prescrizione non rappresentano più una novità giurisprudenziale, bensì l’espressione di un principio ormai pacifico a tutela del contribuente.
A fronte di una cartella esattoriale, dunque, vale sempre la pena rivolgersi ad un professionista, al fine di valutare l’eventuale intervenuta prescrizione e quindi l’opportunità o meno di proporre ricorso per richiederne l’annullamento.