L’art. 186 del Codice della Strada disciplina il reato di guida in stato di ebbrezza ed il relativo accertamento.  Il comma 3, in particolare, consente agli organi di Polizia Stradale di sottoporre i conducenti ad accertamenti non invasivi, anche attraverso l’utilizzo di apparecchi portatili, purché nel rispetto della riservatezza, della dignità personale e senza arrecare pregiudizio all’integrità fisica del soggetto.

Si tratta del cosiddetto alcoltest, che può essere esercitato dalle Forze dell’Ordine “a campione”, ossia indipendentemente dal fatto che il soggetto presenti sintomi di abuso di alcol, direttamente nel luogo in cui il conducente viene fermato.

Vediamo, quindi, le peculiarità di questo metodo di accertamento.

In primo luogo occorre ricordare che chi, senza giustificato motivo, rifiuti gli accertamenti preliminari non invasivi, (ovvero il controllo con l’etilometro), è soggetto alla stessa pena prevista per chi guidi in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, oltre che alla confisca del veicolo.

Si noti, però, che le Forze dell’Ordine che effettuano il controllo etilometrico sono obbligate ad avvisare il conducente della facoltà di essere assistito da un avvocato di fiducia.  

C’è giurisprudenza che ritiene che tale obbligo in capo agli agenti sussista solo laddove vi siano elementi tali da far presumere lo stato di ebbrezza del soggetto sottoposto a controllo e non quando il test sia meramente esplorativo.

Secondo l’orientamento maggioritario, invece, il conducente deve sempre essere avvisato della facoltà di chiamare il proprio difensore, salvo il fatto che – trattandosi di un accertamento urgente – quest’ultimo non deve essere preventivamente avvisato e non deve necessariamente essere atteso qualora non intervenga immediatamente sul posto.

Quali sono le conseguenze del mancato avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia?

In un primo tempo la giurisprudenza considerava l’omesso avviso una mera irregolarità; attualmente, invece, esso viene annoverato tra le nullità relative, ossia tra le ipotesi di nullità che debbono essere eccepite, a pena di sanatoria, prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, senza attendere il compimento di un successivo atto.

Cosa deriva dall’esito positivo dell’alcoltest?

Ai fini della prova del reato di guida in stato di ebbrezza è sufficiente che i valori rilevati dall’etilometro siano riportati nel verbale di contestazione redatto dalla Polizia: l’esito positivo dell’alcoltest costituisce, quindi, prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che sarà onere dell’imputato fornire l’eventuale prova contraria, attraverso la dimostrazione di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell’esercizio dell’aspirazione.

Grava, però, sulla Pubblica Amministrazione l’onere di provare il corretto e puntuale assolvimento degli obblighi di preventiva verifica della regolare omologazione e calibratura dell’apparecchiatura utilizzata.

A tal fine, l’etilometro deve essere identificabile mediante l’apposizione di una targhetta inamovibile recante l’indicazione della provenienza, del tipo di apparecchio, degli estremi dell’omologazione e del numero identificativo, nonché accompagnato da un libretto e da un manuale di istruzioni in lingua italiana approvato in sede di omologazione.