Il Decreto Rilancio, e prima di esso il Decreto Curaitalia, ha fatto ampio ricorso al credito di imposta come strumento di sostegno economico a favore di famiglie e imprese danneggiate dalla pandemia.

Diversi contributi, infatti, non sono costituiti da un versamento diretto da parte dello Stato, bensì sono stati previsti sotto forma di credito di imposta (ad esempio il credito di imposta sui canoni di locazione, quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione e altri ancora), cedibile, anche in parte, a terzi fino al 31 dicembre 2021.

A tal proposito è bene sapere che, per tutto l’anno 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali , l’Agenzia della Riscossione non potrà effettuare la compensazione credito/debito.  

La compensazione è lo strumento giuridico che consente a colui che è contemporaneamente titolare di posizioni debitorie e creditorie nei confronti dello stesso soggetto, di pagare i propri debiti detraendo dagli stessi gli importi di cui è creditore. (Ad esempio: Tizio ha nei confronti di Caio un debito di 100 e un credito di 50. In forza della compensazione, Tizio pagherà a Caio 50 e il debito – così come il credito – sarà estinto).

Tale meccanismo è espressamente previsto anche nei rapporti tra contribuenti e Agenzia delle Entrate: ai sensi dell’art. 28 ter del DPR 602/1973, infatti, se un soggetto ha debiti verso l’Agenzia della Riscossione, quest’ultima, in sede di erogazione dei rimborsi di imposta, può, se il contribuente vi acconsente, anziché rimborsare la somma dovuta, detrarla dal debito.

Ai sensi dell’art. 145 del Decreto Rilancio, tuttavia, questa operazione è stata sospesa per l’intero anno 2020. Di conseguenza, fino alla fine del mese di dicembre, coloro che hanno diritto ad un rimborso di imposta riceveranno l’intero ammontare del credito, indipendentemente dalla presenza di eventuali debiti, perché l’Agenzia non potrà procedere con la compensazione debito/credito.

Il Decreto ha, inoltre, previsto una serie di sospensioni relativamente alla riscossione dei debiti da parte di A.E. Vediamo le principali misure.

Tutti gli atti di recupero crediti, dalla notifica di nuove cartelle all’avvio di azioni cautelari o esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, sono sospesi fino 31 agosto.

Anche i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi in scadenza dall’8 marzo resteranno sospesi fino al 31 agosto 2020. Il contribuente dovrà effettuare i versamenti sospesi entro il 30 settembre 2020, ed entro la medesima data, potrà presentare richiesta di rateizzazione.

Per quanto riguarda, invece, le rateizzazioni già in essere all’8 marzo 2020 e i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020, la decadenza dal beneficio della rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché di 5, come prevede la disciplina ordinaria. 

Le procedure di pignoramento su stipendi e pensioni resteranno ferme dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020) al 31 agosto 2020, pertanto, fino a tale data, il datore di lavoro o l’ente pensionistico non effettueranno le relative trattenute e le somme saranno rese disponibili al debitore.

I versamenti delle rate della “rottamazione ter” previste per l’anno 2020 (febbraio, maggio, luglio e novembre) e del “saldo e stralcio” (marzo e luglio) potranno essere effettuati anche in un’unica soluzione entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020, senza oneri aggiuntivi e senza che decadano le agevolazioni previste (in tal caso, però, non è ammessa la tolleranza di 5 giorni).

Sempre a proposito di “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”, infine, il Decreto Rilancio ha previsto che i contribuenti decaduti dai relativi benefici per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possano presentare domanda di rateizzazione per i debiti “rottamati” e non pagati.