In un precedente articolo abbiamo chiarito l’orientamento della giurisprudenza in tema di prescrizione della cartella esattoriale; oggi parliamo, invece, dell’iscrizione di ipoteca giudiziale da parte dell’ente di riscossione sugli immobili di proprietà del contribuente.

In forza di una cartella esattoriale, Agenzia delle Entrate può – entro determinati limiti – iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore.

A tal fine, però, deve essere seguita una precisa procedura, che, ove non rispettata, rende illegittima l’iscrizione ipotecaria.

In primo luogo, a partire dal 2011, l’ente di riscossione è tenuto ad inviare al contribuente una comunicazione recante l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni, procederà ad iscrivere ipoteca.

Tale disposizione è stata prevista al fine di evitare che un soggetto possa rimanere all’oscuro circa la pendenza di un’ipoteca sul proprio immobile.

In mancanza di regolare avviso, pertanto, l’iscrizione ipotecaria è illegittima e può essere impugnata.

Un ulteriore vizio dell’iscrizione ipotecaria può consistere nella mancata notifica dell’intimazione di pagamento: qualora sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l’iscrizione ipotecaria deve, infatti, essere preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, del DPR n. 602/1973.

Su questo punto è importante ricordare la sentenza n. 137/03/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, secondo cui – in difetto di attivazione della procedura espropriativa entro il termine annuale – la valenza di titolo esecutivo della cartella esattoriale viene meno; o meglio, viene sospesa ex lege sino ad una nuova notifica dell’intimazione di pagamento. 

Accanto ai casi di illegittimità dell’iscrizione di ipoteca per vizi procedurali (ad esempio i due appena esaminati), vi sono, poi, i casi in cui, nonostante il rispetto della procedura per l’iscrizione, si può comunque ottenere, per altre ragioni, la cancellazione dell’ipoteca.

Uno su tutti è il caso della cancellazione dell’ipoteca a seguito di annullamento della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione: in tale ipotesi, viene accertata la sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione, con la conseguenza che – venendo a mancare l’obbligazione – cade il presupposto per l’esistenza dell’ipoteca.

Proprio su tali basi, il nostro studio ha recentemente ottenuto la cancellazione di un’ipoteca giudiziale iscritta da Agenzia delle Entrate sul bene immobile di proprietà di un contribuente.