Con il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, il Governo ha previsto un allentamento, a partire dal prossimo 26 aprile, delle restrizioni anti-covid, con particolare riferimento agli spostamenti, all’attività di ristorazione e a numerose altre attività, quali cinema, teatri, palestre e piscine.

La novità di maggior rilievo riguarda, però, l’introduzione della cosiddetta Certificazione Verde, che servirà per gli spostamenti, in entrata e in uscita, dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa.

Vediamo di cosa si tratta.

Cos’è la Certificazione Verde?

Si tratta di un “pass” che attesta lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione, oppure ancora, il fatto di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico rapido riportante esito negativo nelle ultime 48.

Validità

La certificazione ha una durata di 6 mesi dal momento in cui viene certificata la guarigione dal virus o dal momento in cui è stato completato il processo vaccinale (nel caso dei vaccini che richiedono la somministrazioni di due dosi, dunque, la validità del pass decorre dalla ricezione della seconda dose).

Il certificato verde ha, invece, una durata di sole 48 ore qualora attesti la semplice effettuazione di un tampone o di un test sierologico (sia di natura molecolare – quelli cioè svolti presso i laboratori di analisi – sia test antigenici rapidi). In tal caso, la validità del documento decorre a partire dalla ricezione dell’esito.

Naturalmente, nel caso in cui un soggetto vaccinato o guarito dal virus munito di pass semestrale dovesse contrarre il Covid, la certificazione verde perderebbe immediatamente di validità.

Come ottenere il pass

La certificazione verde, in formato cartaceo o digitale, potrà essere rilasciata:

  • dal personale sanitario dell’ospedale, nel caso di soggetti guariti dal virus che sono stati sottoposti a ricovero ospedaliero;
  • dal medico di famiglia, per coloro che sono guariti dal  COVID-19 con permanenza domiciliare;
  • dal personale sanitario che ha somministrato il vaccino;
  • dal laboratorio di analisi/dalla farmacia, per chi ha effettuato il test con esito negativo.

Per coloro che hanno ricevuto il vaccino prima del 26 aprile o siano risultati guariti prima di tale data, sarà sufficiente esibire il certificato attestante l’avvenuta vaccinazione/guarigione. Tale documento avrà validità di sei mesi a partire dal giorno in cui è stato emesso.

Gli spostamenti all’estero

Per quanto riguarda l’Unione Europea, il pass proveniente da qualsiasi Stato sarà riconosciuto ed accettato negli altri Stati. Per quanto concerne, invece, i paesi extra-UE, la situazione è in corso di definizione.

Le sanzioni in caso di certificazione verde falsa

Mentre per quanto riguarda la violazione delle restrizioni, il decreto legge rimanda alle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dalla normativa precedente, con riferimento alla certificazione verde, l’art. 13, comma 2, del D.L. fa espresso riferimento alle pene sancite dagli articoli 476 (falso materiale commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico), 477 (falso materiale commesso dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), 479 (falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico), 480 (falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative),  481 (falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità), 482 (falso materiale commesso dal privato) e 489 (uso di atto falso) del codice penale.

Il decreto prevede, quindi, espressamente la sanzionabilità penale tanto del pubblico ufficiale che rilasci una certificazione falsa, quanto la falsificazione commessa dal privato, o l’utilizzo, da parte di quest’ultimo, di un pass che sappia essere falso.

Profili costituzionali

Sono in molti ad esprimere dubbi e perplessità sulla conformità delle norme concernenti la certificazione verdi rispetto alle libertà costituzionali.

L’aspetto di maggiore rilevo attiene il fatto che il pass in questione, sostanzialmente, subordina la libertà personale di spostamento alla sottoposizione ad un trattamento sanitario.

Per quanto concerne, poi, i profili di rilevanza penale dell’eventuale falsificazione, alcuni fanno richiamo alla nota pronuncia del GIP di Reggio Emilia, che ha disposto il non luogo a procedere per il caso di soggetti che avevano prodotto un’autocertificazione falsa.

A proposito di quest’ultimo aspetto occorre, però, tener presente che la certificazione verde è introdotta da un atto avente forza di legge e non da una fonte secondaria (dpcm), ma, soprattutto, che essa costituisce un vero e proprio certificato medico e che, per tale ultima ragione, essa rientra a tutti gli effetti nell’ambito applicativo delle norme penali sopra citate.