Alcuni principi generali già sanciti nei trattati fondamentali garantiscono ai passeggeri, che viaggiano nella zona EU, dei trattamenti particolari, quali il diritto alla non discriminazione al momento dell’acquisito del biglietto e il diritto ad aver compreso nel prezzo totale le tasse, spese e maggiorazioni, con la finalità di poter comparare i prezzi con altre compagnie che garantiscono le stesse tratte aeree.  

Quali diritti sono garantiti, invece, se l’aereo dovesse tardare nell’arrivo o nella partenza?

I casi sono molteplici, e si basano sulle diverse ore di ritardo.

 Se l’aereo dovesse avere un ritardo che va dalle due alle cinque ore il passeggero ha una serie di diritti che vanno da una completa assistenza al rimborso.

In particolare si fa riferimento agli artt. 7 e 9 del Regolamento (CE) 261/2004:

  • Se il ritardo è di sole due ore il passeggero avrà diritto alla somministrazione di bevande e pasti (l’assistenza è sempre commisurata alla lunghezza del volo e alla durata del ritardo);
  • Ha diritto a titolo gratuito alla sistemazione in alberghi, qualora sia necessario uno o più pernottamenti, e ha diritto al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione;
  • Se il ritardo è di cinque ore o più il passeggero ha diritto al rimborso: qualora il passeggero accolga questa opzione, la compagnia aerea non è più vincolata a far ottenere ulteriori mezzi di assistenza;
  • Se il ritardo è di tre ore il passeggero ha diritto ad un risarcimento (sempre commisurato alla lunghezza del volo e alla durata del ritardo); tale diritto segue dei parametri differenziati dalla zona di riferimento:
    se il volo è nella zona UE : ritardo di tre ore o più:
    1) con lunghezza di volo di 1.500,00 km il rimborso corrisponde a € 250,00
    2) oltre la lunghezza di volo di 1.500,00 km il rimborso corrisponde a € 400,00  

    se il volo è in partenza dall’Unione e diretto ad un Paese extra Ue : ritardo di tre ore o più:
    1) con lunghezza di volo di 1.500,00 km o meno rimborso di € 250,00
    2) lunghezza di volo tra 1.500,00 ed i 3.500,00 km rimborso di € 400,00
    3) oltre i 3.500,00 km rimborso di € 600,00

“La Corte di Giustizia dell’ UE ha chiarito che l’articolo 16 del regolamento n. 261/2004, in materia di ‘compensazione e assistenza in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato’, impone agli stati membri di istituire un organismo che sia responsabile dell’applicazione di detto atto ed eventualmente idoneo ad adottare tutte le misure che si dovessero rendere necessarie per tutelare i diritti dei passeggeri. Ai sensi del par. 2 del predetto regolamento detto organismo dovrebbe comunque essere legittimato a ricevere finanche eventuale reclami da parte dei passeggeri (cfr., tra le altre, CGUE sez. VIII 17 marzo 2016 n. 145).”

Esistono comunque delle cause di esclusione della responsabilità del vettore, qualora ad esempio, prescindendo da tutti gli obblighi che ogni vettore aereo operativo detiene sotto la propria responsabilità, si realizzano circostanze quali le condizioni meteorologiche, rischi per la sicurezza, instabilità politica, scioperi, che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Ai fini di una spiegazione completa si riporta il paragrafo 15 del Regolamento CE 261/04 che dispone : “Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l’impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni”.